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Ascolto del minore

Ascolto del minore - Nomina del curatore speciale - Capacità genitoriale delle parti - Collocamento del minore - Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 3465 del 07/02/2024.

In tema di provvedimenti riguardo ai figli, qualora la madre abbia un rapporto iperprotettivo con il figlio, tale da impedirgli di crescere ed emanciparsi, è preferibile disporre la collocazione del minore presso il padre. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 3465 depositata il 7 febbraio 2024. Il caso di specie nasce dalla sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di Catania, che aveva disposto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso il padre. La madre presentava appello presso la Corte distrettuale di Catania, che lo rigettava, ritenendo che il disturbo della condotta presentato dal bambino, scarsamente capace di adattarsi alla società, fosse dovuto in particolare a una relazione simbiotica con la madre, solo protettiva ed affettiva, che non aveva permesso al minore di divenire autonomo ed essere capace di controllarsi. La madre presentava ricorso in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ., lamentando una mancata valutazione comparativa delle capacità genitoriali. La Suprema Corte ha chiarito che il motivo del ricorso si è rivelato in parte infondato e in parte inammissibile. Secondo l'art. 337-ter, comma 2, cod. civ., il giudice deve basare i suoi provvedimenti sull'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni legati alla disgregazione familiare e a promuovere lo sviluppo ottimale della personalità del minore. Nel dettaglio, la Corte ha evidenziato seri profili di criticità nella figura materna, caratterizzati da un'iperprotezione e da un comportamento regressivo e non orientato all'autonomia, oltre a una conflittualità marcata nei confronti del coniuge e a un approccio educativo inadeguato. Invece, è stato riconosciuto al padre un approccio non oltranzista e flessibile, nonostante le ritrosie manifestate dal figlio, le quali non erano riconducibili a suo carico. La decisione di privilegiare la collocazione presso il padre è stata quindi giudicata preferibile, alla luce della sua maggiore capacità di rispondere al concreto interesse del minore. La valutazione complessiva ha permesso di identificare nella figura paterna quella più idonea a garantire il benessere e lo sviluppo del figlio, tenendo conto di tutti gli aspetti della relazione genitore-figlio e delle dinamiche familiari.

 





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